Calendario scolastico regionale
Anno Scolastico 2021/2022.
Con la Deliberazione XI/5125, avente ad oggetto “determinazioni integrative in merito al calendario scolastico regionale pluriennale di cui alla d.g.r. n. 3318/2012 per l’anno scolastico e formativo 2021/2022 (d.lgs. n. 112/1998 e l.r. n. 19/2007) – (di concerto con l’assessore de Nichilo Rizzoli)”,
la Giunta di Regione Lombardia ha deliberato di confermare anche per l’a.s. 2021/2022 la D.G.R. n. 3318/2012 e di stabilire pertanto le seguenti date per l’inizio ed il termine delle lezioni, come segue:
- l’inizio delle lezioni il giorno 6 settembre 2021 per le scuole dell’infanzia;
- l’inizio delle lezioni il giorno 13 settembre 2021 per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all’art. 11, comma 1, della l.r. 19/07;
- il termine delle lezioni il giorno 8 giugno 2022 per tutti gli ordini e gradi d’istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all’art. 11, comma 1, della l.r. 19/07;
- il termine delle lezioni il giorno 30 giugno 2022 per le scuole dell’infanzia;
Si ribadisce inoltre che i singoli istituti scolastici e formativi – per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio – possono deliberare l’anticipazione della data di inizio delle lezioni;
È confermata la possibilità per le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, di disporre gli eventuali ed opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni – nelle fattispecie di seguito enucleate:
- esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10 co. 3, lett. c) del D.lgs. 297/94. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
- esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare.
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