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Alternanza scuola-lavoro

L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.

La legge 107/2015 ha disposto l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, prevedendo almeno quattrocento ore per gli studenti degli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e almeno duecento ore per quelli del triennio dei licei.

I percorsi in alternanza, nello spirito della normativa di riferimento, non sono un’esperienza occasionale in contesti esterni in cui applicare i saperi scolastici, ma un vero percorso di formazione da considerare come parte integrante del piano di studi.

Ciò comporta un capovolgimento delle tradizionali modalità didattiche. Si tratta infatti di passare dalla logica del programma disciplinare alla rilettura delle discipline in chiave di saperi, da ciò che lo studente ha imparato all’applicazione delle proprie conoscenze e abilità in processi di lavoro nei quali si rivelino la padronanza e la competenza.